COMUNICAZIONE N. 508 – a.s. 2024/2025
Agli STUDENTI, ai GENITORI/TUTORI
Ai DOCENTI
AGLI ASSISTENTI SPECIALISTICI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL’ALBO ON LINE
Oggetto: Ordinanza Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025
Si trasmette Ordinanza Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025
Abstract
Articolo 2 (Inizio della sessione d’esame)
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l’anno scolastico 2024/2025, il giorno 18 giugno 2025 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.
Articolo 3 (Candidati interni)
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
- a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti:
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122;
- partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;
iii. svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
Articolo 4 (Candidati esterni)
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. 62/2017, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 2 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato
Articolo 11 (Credito scolastico)
- Ai sensi dell’art. 15, co.1, del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall’art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)
- Entro il 15 maggio 2025 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
Articolo 15 (Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)
- Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 16 giugno 2025 alle ore 8:30. Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione.
In allegato Ordinanza e Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
Frosinone, 31/03/2025
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria VILLANI
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